ARBITRI E ASSISTENTI ARBITRALI – ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI-AIA – NUMERO MASSIMO DI MANDATI - COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER TRE MANDATI – ELEZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE O DI VICEPRESIDENTE NAZIONALE - POSSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’interpretazione da darsi alle norme di cui all’art.13 del Regolamento dell’A.I.A. in materia di numero massimo di mandati e quindi di eleggibilità alle cariche di Presidente, Vicepresidente nazionale e di componente del Comitato Nazionale, è stato chiesto parere interpretativo in ordine alla possibilità che chi abbia ricoperto la carica di Componente del Comitato nazionale per tre mandati, ferma l’ineleggibilità a Componente del Comitato Nazionale stesso, possa essere eletto alla carica di Presidente o di Vicepresidente nazionale. La soluzione prospettata dalla richiesta di parere propende per l’interpretazione favorevole, che consenta la possibilità di poter essere eletto Presidente o Vicepresidente, in base alla natura delle norme in questione, attinenti alla materia elettorale e per loro natura di stretta interpretazione e, in via definitiva, la formulazione letterale dell’ultimo capoverso del comma 2 del ridetto art.13. La soluzione appare condivisibile. In termini letterali, l’art. 13, rubricato “requisiti dei candidati”, prevede le seguenti analoghe previsioni. Al comma 1: “Non sono eleggibili alla carica di Presidente nazionale dell’AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica per due mandati. Non sono eleggibili alla carica di Vicepresidente nazionale dell’AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell’AIA per due mandati”. Al comma 2: “Non sono eleggibili alla carica di componente del Comitato nazionale dell’AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell’AIA o quella di Vicepresidente nazionale dell’AIA per tre mandati.”. A fronte di tali specifiche previsioni e della natura delle norme in tema di elettorato passivo, va condivisa la lettura che tende ad escludere la possibilità di estendere analogicamente la causa di ineleggibilità oltre i confini della dizione normativa. Come noto, costituisce orientamento costante quello a mente del quale le cause limitative del diritto, garantito costituzionalmente, all'elettorato passivo sono di stretta interpretazione, non essendo ammissibile una interpretazione estensiva delle norme limitative dell'elettorato passivo, per il loro carattere derogatorio al principio della libera accessibilità alle cariche elettive (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. I , 24/02/2021 , n. 5060). Pertanto, in assenza di indicazioni letterali certe, occorre mantenere nell'alveo della ragionevolezza la scelta del legislatore, scongiurando soluzioni che, in modo incompatibile con il sistema normativo, impongano una compressione del diritto di elettorato passivo sproporzionata rispetto ai limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale. Né in senso contrario può evocarsi la norma di cui all’art. 11, comma 1, laddove individua Presidente e vice Presidente quali membri del comitato; anzi, proprio tale espressa previsione conferma che un conto sono i componenti e un altro sono gli altri membri di diritto del Comitato stesso, con la conseguente distinzione, dinanzi alla quale non è consentito introdurre una limitazione ulteriore alla eleggibilità, rispetto a quanto strettamente rilevabile dal dato letterale.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 0001bis/CFA/2022-2023/B
Presidente: Cirillo
Relatore: Ponte
Riferimenti normativi: art. 13, regolamento AIA; art. 11, comma 1, regolamento AIA;