ARBITRI E ASSISTENTI ARBITRALI – ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI-AIA – DIMISSIONI DEL PRESIDENTE – ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA – DELEGATI ELETTI DALL’ASSEMBLEA GENERALE – DURATA

Si chiede la corretta interpretazione da darsi all’art. 37 del Regolamento A.I.A., in particolare in ordine alla durata della designazione dei Delegati eletti dall’Assemblea Generale, normativamente prevista ‘per un quadriennio olimpico’, che non vorrebbe pertanto interrotta o modificata dalla necessità di celebrare l’Assemblea Generale al fine di eleggere un nuovo Presidente in caso, come quello in questione, di dimissioni del precedente. Militerebbero per l’interpretazione che consenta ai Delegati eletti in precedenza di rimanere in carica per l’intero quadriennio olimpico il tenore letterale della disposizione e l’ulteriore considerazione che, anche in punto di procedimento elettorale, la designazione dei Delegati sia completamente slegata da quelle degli organi di governo dell’A.I.A. e si svolga su schede elettorali diverse da quelle previste per questi. La norma richiamata statuisce, in tema di elezioni, quanto segue: “ 6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive. 7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale”. La soluzione al terzo quesito non può che seguire quella prospettata in ordine al primo quesito, ai cui argomenti si rinvia. Inoltre, assume specifico rilievo la norma di cui all’art. 7, in tema di assemblea generale, la quale prevede la contestualità della predetta elezione. In generale, la norma prevede la competenza dell’Assemblea generale, comprendendo anche, al pari e contestualmente a quello di Presidente Vice Presidente e componenti del Comitato nazionale, l’elezione dei delegati degli ufficiali di gara. Al comma 3 dell’art. 7 infatti si prevede quanto segue: “ L’Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell’AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: a) con voto unico di lista, il Presidente dell’AIA e il Vicepresidente, nonché quattro componenti effettivi del Comitato nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l’espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto; c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali”. In dettaglio poi la norma prosegue al comma 7, statuendo gli esiti dell’elezione: “ Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell’AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell’eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti; b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti; c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi”. Ad ulteriore conferma della necessaria omogeneità e contestualità, il successivo comma 8 statuisce una regola comune a tutte le cariche oggetto di contestuale elezione: “Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica”.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 0001bis/CFA/2022-2023/C

Presidente: Cirillo

Relatore: Ponte

Riferimenti normativi: art. 37, regolamento AIA; art. 11, comma 1, regolamento AIA; art. 7, regolamento AIA;

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