Calciatore – premio alla carriera - art. 99-bis NOIF – tesseramento – va effettuato per l’intera stagione sportiva e non per una parte di essa – possibilità di eccezioni
Secondo la disposizione di cui all’art. 99-bis NOIF, che regola il premio di carriera, “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”. La disposizione in esame non formula alcun riferimento a fenomeni di tesseramento parziale o temporaneo, se non nella sua prima parte tenuto conto che essa individua un’età minima di tesseramento rilevante al fine del premio bensì richiama un presupposto – “la stagione sportiva” – che diviene necessariamente unità di misura minima rispetto alla quale traguardare la maturazione del premio. Ed allora, la logica corretta sotto la quale riportare la ricorrenza del premio di cui all’art. 99-bis del NOIF sembra piuttosto quella per cui il tesseramento, quale atto di affiliazione del giovane sportivo (con tutto ciò che ne consegue in termini di ingresso nel sistema sportivo, regolamentare, assicurativo, e così via), sia effettuato per la stagione sportiva e non per una parte di essa, ad eccezione semmai di quella iniziata nell’anno in cui il calciatore compia 12 anni. È poi possibile che casi-limite inducano ad accogliere eccezioni alla regola. Si deve però trattare, per l’appunto, di eccezioni che siano rigorosamente provate da chi chieda di allontanarsi dall’unità di misura dell’intera stagione. Dunque, affinché siano integrati i requisiti normativamente richiesti, il tesseramento deve sussistere per l’intera stagione sportiva, salva l’eccezione di cui sopra, e casi di tesseramenti parziali possono essere valutati positivamente solo laddove sia data dimostrazione, da parte del richiedente, dell’impossibilità oggettiva di un tesseramento per l’intero periodo richiesto o comunque dello svolgimento di un’attività di allenamento e/o di attività agonistica almeno quasi totalizzante rispetto all’attività della categoria di appartenenza.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 1 bis/CFA/2019-2020/A
Presidente: Sica
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 99-bis NOIF