Corte federale d’appello – pronuncia – annullamento con rinvio – art. 106, comma 2, quarto periodo

Ai sensi dell’art. 106 CGS, secondo comma “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”. Mentre le parti hanno il diritto e il dovere di indicare i motivi di ricorso e formulare le relative richieste, le conseguenze derivanti dall’accoglimento di un motivo di ricorso devono essere valutate dal giudice, il quale in base alle disposizioni applicabili dovrà applicare la disciplina prevista dalla legge. Pertanto, la conseguenza dell’accoglimento del motivo di ricorso è rappresentata dall’annullamento con rinvio al primo giudice, come previsto espressamente dalla legge e come necessario per garantire il rispetto del principio del doppio grado di giudizio. Non si riscontra d’altro canto un vizio di ultrapetizione o di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia perché nella richiesta di riforma della sentenza di primo grado formulata da parte reclamante deve ritenersi implicitamente contenuta anche quella di annullamento con rinvio, sia perché gli effetti dell’annullamento della decisione sono determinati d’ufficio dal giudice in base alle previsioni di legge e a prescindere dalle richieste di parti (le ipotesi di annullamento senza rinvio così come quelle in cui è possibile la riforma nel merito della decisione sono descritte puntualmente dal citato art. 106 CGS).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 101/CFA/2019-2020/F

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 106, comma 2, CGS;

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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