Organi del sistema della giustizia sportiva – scadenza della nomina – proroga - art. 34, comma 17 Statuto - possibilità
Il comma 17 dell’art. 34 dello statuto federale prevede la durata in carica per quattro anni e nulla dice circa la possibilità di (temporanea) proroga (“Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva ... ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte”). Quindi il sistema non esclude affatto la possibilità di proroga. Del resto, un conto è il rinnovo (oltre il secondo mandato) che è statutariamente vietato e un conto è la mera proroga. È noto, difatti, che mentre la proroga determina solo il prolungamento del rapporto - che, pertanto, prosegue dopo la scadenza originariamente prevista, mantenendo intatta la propria natura - con il rinnovo, invece, non si ha prolungamento dell'originario rapporto ma creazione di uno nuovo. Cosa certa è che proprio in virtù della previsione del sopra indicato termine temporale, appare evidente che la nomina dei “nuovi” giudici o il reincarico dei “vecchi”, pur non essendo certa nel quando, è indubbiamente certa nell’an. Non si tratta dunque di una prorogatio sine die (questo, viceversa, è il caso preso in considerazione dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1992). La possibilità/necessità di proroga – nel caso in cui il rinnovo non sia avvenuto per tempo – risponde ad elementari esigenze di funzionalità e dunque, in ultima analisi, di razionalità del sistema. E per tale motivo è invalsa, opportunamente, nella prassi di molte federazioni e dello stesso CONI.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 103/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo
Riferimenti normativi: art. 34, comma 17, Statuto FIGC