Emergenza Covid 2019 - società – obbligo di immediata segnalazione
In caso di Covid 2019 la società ha l’obbligo di dare avviso alle autorità competenti e di attivarsi medio tempore per porre in atto quei protocolli di gestione sanitaria che la Federazione ha approntato. Sia l’omissione, sia il ritardo dell’avviso alla autorità sanitaria da parte di altri soggetti (in ipotesi: i laboratori), quanto l’eventuale ritardo o inerzia di quest’ultima nell’assumere le necessarie misure non facultano affatto la società sportiva ad agire come se nulla fosse accaduto. D’altronde la giurisprudenza civile di legittimità ha avuto modo di chiarire che, nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sono tenute a tutelare la salute degli atleti, non solo attraverso la cura degli infortuni e delle malattie, ma anche attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico-fisica, potendo essere chiamate a rispondere in base all'art. 2049 cc dell'operato dei propri medici sportivi e del personale (cfr. Cass. civ. Sezione 3, sent. 15394/2011). Ed anzi, proprio nei confronti dei medici “in forza” ad una società calcistica, la Suprema corte ha affermato che gli stessi, ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità professionale e in ragione della loro peculiare specializzazione, sono destinatari di una valutazione di responsabilità improntata a maggiore rigore rispetto a quella del medico generico. Conseguentemente il monitoraggio sulle condizioni di salute degli atleti deve avere carattere di continuità, anche in sede di allenamenti (Cass. SezioneLavoro, sent. 85/2003).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 103/CFA/2020-2021/D
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo