Giudizio e responsabilità disciplinare - società - delega di funzioni - conferimento in forma orale – esclusione - non esime il delegante dai poteri di controllo -
Se una più lontana giurisprudenza (Cass. pen. Sezione quarta, sent. 12800 del 2007) ha ritenuto che, pur non richiedendosi la forma scritta per la delega, sia comunque necessario che essa possa essere fatta risalire a un “atto certo ed in equivoco” che (appunto, anche se non scritto), deve poter essere provato in modo rigoroso quanto al contenuto e alla forma espressa, più recenti pronunzie (es. Cass. pen. Sezione terza, sent. 6872 del 2011) hanno categoricamente affermato che la delega di funzioni esonera il titolare dalle sue responsabilità connesse alla correlata posizione di garanzia se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidoneo il conferimento in forma orale. La delega (dal presidente ai medici sociali) è, per così dire, normativamente prevista dall’art 44 NOIF che, come è noto, prescrive, al comma 2, che ”ogni società ha l'obbligo di tesserare un medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport [ ]. Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”; tuttavia, da un lato l’ordinamento sportivo deve essere interpretato in modo che non contrasti con quello statuale, dall’altro, non si deve dimenticare che il primo comma del medesimo articolo prevede che le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni. Al proposito si deve osservare che, da un lato, si fa riferimento alle “società” e dunque necessariamente al vertice aziendale, dall’altro che si fa riferimento agli adempimenti previsti, non solo alle disposizioni interne, ma – come si legge testualmente – alle leggi (scil. statali e regionali). La indicazione, per quanto superflua (tutti devono osservare le leggi), richiama l’attenzione sul fatto che l’osservanza delle norme endofederali deve connotarsi in modo tale da non contrastare con norme di legge ed – evidentemente – con l’interpretazione delle stesse che dà luogo al c.d. “diritto vivente”. Pertanto: a) l’eventuale delega deve essere conferita in forma scritta, b) il vertice aziendale, anche se ha delegato determinate funzioni, non per questo si è spogliato del potere/dovere di controllo, verifica e intervento. In sintesi: a prescindere da tale - per altro assorbente - problema di prova, deve comunque tenersi presente che, all'interno di una struttura aziendale, il mero rilascio di una delega di funzioni non è certo sufficiente per escludere la responsabilità del delegante, in mancanza di elementi che depongano per il positivo esercizio dei poteri conferiti ai delegati. E invero, come ha specificamente chiarito la giurisprudenza di legittimità tanto civile (es. Cass. Sezione prima civile, sent. 18236 del 2015), quanto penale (es. Cass. Sezione quarta penale, sentenza. 523 del 1997), la delega non esime il delegante dai poteri di controllo e di stimolo dell'attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere il delegante stesso corresponsabile del danno eventualmente cagionato. Del resto, anche applicando principi del diritto amministrativo, gli esiti non sarebbero diversi. Com’è noto, difatti, nella delega la titolarità della funzione delegata rimane in capo al delegante, mentre al delegato viene trasferito solo il potere di esercitare la funzione; con la conseguenza che il delegante, essendo la fonte del potere del delegato e mantenendo comunque la titolarità della funzione delegata, acquista penetranti poteri di controllo e verifica sul delegato e sulle modalità di esercizio della delega e, soprattutto, mantiene il potere di revocare la delega in ogni momento.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 103/CFA/2020-2021/E
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo
Riferimenti normativi: art 44 NOIF