PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – AUTONOMIA DEL GIUDIZIO SPORTIVO – APPLICABILITÀ NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DELL’ORDINAMENTO GENERALE – ECCEZIONI

La opponibilità alla valutazione della giustizia sportiva dei dinieghi da parte dell’ordinamento statale potrebbe essere sostenuta solo dalla dimostrazione, da parte della società interessata, tramite il suo amministratore, di avere fatto tutto il possibile per illustrare all’organo statale le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento, nel caso di specie di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., sforzandosi – proprio in virtù di quel “quid pluris” derivante dalla sua volontaria sottoposizione (anche) all’ordinamento sportivo – di fare qualcosa di ulteriore rispetto a una “normale” compagine societaria di diritto civile  (a cui è sufficiente rispettare le condizioni e i termini fissati dal Tribunale fallimentare), proprio per affermare la piena volontà di rispetto anche dei principi generali di cui all’art. 4 del C.G.S. sopra richiamati.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 103/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Correale

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