Calciatore – calciatore non professionista – svincolo – art. 106 NOIF – art. 42 NOIF – applicazione principi civilistici – esclusione
Le fattispecie di svincolo in ambito non professionistico appaiono espressamente tipizzate dall’art. 106 NOIF. Il sistema delle norme sportive appare poi completato dall’art. 42(1) NOIF, che opera quale norma di chiusura e a mente della quale “II tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: [...] per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione”. Il combinato disposto delle norme ora richiamate appare dunque rivolto ad un assetto che non sembra consentire l’applicazione di principi civilistici che non siano effettivamente richiamati dalle NOIF o che non siano destinati a regolare ambiti del tutto non regolati dalle NOIF (nel caso di specie è stato comunque ritenuto non appare dunque configurabile né un evento straordinario, né un evento imprevedibile (usando la normale diligenza), dal quale far derivare lo svincolo dal tesseramento e neppure configurabile un errore o vizio del consenso nella sottoscrizione del tesseramento.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 104/CFA/2019-2020/A
Presidente: Sica
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 106, NOIF; art. 42, NOIF