Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale –– art. 123 CGS - avviso della conclusione delle indagini - termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria - decorre dalla data di ricezione della comunicazione
Il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive previste dall’articolo 123, comma 1, decorre dalla data di ricezione della comunicazione, e non dalla sua adozione, ove eventualmente diversa (SS.UU. n. 23-2020/2021)
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 104/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 123, comma 1, CGS
Articoli
Art. 123 - Avviso della conclusione delle indagini
1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.