Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale –– art. 125 CGS, comma 2, secondo periodo - procedimento sia iniziato di fronte al Tribunale federale sezione disciplinare e l’altro di fronte alla Commissione disciplinare del settore tecnico - applicabilità
Ai sensi dell'art. 125, comma 2, secondo periodo, CGS, il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorre, in caso di pluralità di incolpati, dall'ultimo termine assegnato. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui un procedimento sia iniziato di fronte al Tribunale federale – sezione disciplinare e l’altro di fronte alla Commissione disciplinare del settore tecnico. Sebbene sia vero che i procedimenti, dopo il deferimento, prendano strade diverse, l’oggettiva unicità della fase precedente conduce all’applicazione del disposto di cui all’articolo 125, comma 2, seconda parte, CGS.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 104/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 125, comma 2, secondo periodo, CGS
Articoli
Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.