GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO – CERTEZZA ASSOLUTA DELLA COMMISSIONE DELL’ILLECITO – NON OCCORRE - INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI - RAGIONEVOLE AFFIDAMENTO DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA – SUFFICIENZA – REGOLA DEL PIÙ PROBABILE CHE NON

Il criterio interpretativo che deve seguire il Giudice sportivo in sede di accertamento di illeciti disciplinari, è stato espresso dalla Corte Federale d’appello che afferma: “Nel procedimento disciplinare sportivo, per ritenere ed affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come richiesto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata (Corte federale d'appello, n. 19/2015-2016). Tale è anche l'orientamento del Collegio di garanzia dello sport secondo cui (Corte federale d'appello, SSUU n. 63/2018) la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi.” (ex multis, Corte Federale di Appello, n. 14/2020-2021/A).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 104/CFA/2022-2023/A

Presidente: Lipari

Relatore: Vitale

Salva in pdf