OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI – ART. 2, COMMA 2, CGS PREVIGENTE - ART. 4, COMMA 3, CGS VIGENTE
Nell’ordinamento sportivo federale gli ordinari principi elaborati nell’ordinamento statale in tema di rilevanza dell’error juris (sulla norma sanzionatoria), si è affermato che “Ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS previgente, «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso. La colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata” (Corte Federale d’Appello, n. 44/2019-2020/A).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 104/CFA/2022-2023/B
Presidente: Lipari
Relatore: Vitale
Riferimenti normativi: art. 2 comma 2, CGS previgente, ora art.4, comma 3, CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.