Mezzi di prova – art. 50, comma 3, CGS – ampi poteri di indagine e di accertamento – metodo acquisitivo molto ampio - l’onere della prova – prove sono acquisite anche su iniziativa del giudice - libertà di indagine probatoria – principio inquisitorio

L’art. 37, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI prevede un regime molto ampio in tema di prove cd. costituende nel giudizio di appello allorché dispone che «il collegio, anche d’ufficio, può rinnovare l’assunzione delle prove o assumere nuove prove». Tale previsione risulta confermata dall’art. 50, comma 3, del CGS allorché prevede che «fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine» (disposizione che è reiterativa dell’art. 34 del precedente Codice di giustizia sportiva della Figc del 2014). La normativa endofederale riconosce, dunque, agli Organi di Giustizia Sportiva sia la totale discrezionalità nel decidere se procedere o meno all’acquisizione degli accertamenti richiesti dalle parti, sia i più ampi poteri di indagine e di accertamento in relazione al fatto, anche attraverso il diretto conferimento dell’incarico alla Procura Federale per lo svolgimento di specifici accertamenti o supplementi di indagine. Nel processo sportivo, dunque, il giudice è autorizzato a intervenire d’ufficio nell’istruzione probatoria, capovolgendo i principi processual-civilistici. Si tratta, quindi, di un metodo acquisitivo assai ampio, basato sull’interazione tra poteri del giudice sportivo e poteri della Procura Federale (in tal senso, CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020). Una diretta conseguenza di quanto appena detto è che, in tal modo, a differenza di quanto prevede l’art. 2697 del Codice civile, l’onere della prova non grava necessariamente su chi intende far valere in giudizio un proprio diritto. Il baricentro, in tal modo, pare spostarsi (soprattutto quanto alla deroga al vincolo juxta allegata partium) dal principio dispositivo - caratterizzante il modello accusatorio - a quello inquisitorio, in cui esiste libertà di indagine probatoria di chi deve decidere. Nel processo sportivo, quindi, le prove sono acquisite anche su iniziativa del giudice, che ha poteri di ricerca autonomi delle fonti materiali di prova e dei fatti ritenuti rilevanti e che può e deve accertare qual è effettivamente la verità (ovviamente di carattere processuale), al di là di là di quanto indicato dalle parti. In definitiva, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 105/CFA/2020-2021/D

Presidente: Torsello

Relatore: Varrone

Riferimenti normativi: art. 37, comma 6, del CGS CONI; art. 50, comma 3, CGS; art. 34 CGS previgente

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.

6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

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