Calciatore - contratto di prestazione sportiva – accordo collettivo - clausola compromissoria – collegio arbitrale presso la LNP
L’art. 21 dell’Accordo Collettivo – FIGC/LNPB/AIC del 18/7/2014 tuttora in vigore, così recita: “In conformità a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale. 21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano ‐ in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale”. In forza delle suindicate disposizioni, l’art. 4 del contratto individuale di prestazione sportiva sottoscritto in data 1/02/2021, in atti, contiene la clausola compromissoria, in forza della quale la soluzione di ogni questione attinente al contratto è demandata alla cognizione del collegio arbitrale presso la LNP. La clausola compromissoria esclude in radice la cognizione sulla controversia da parte del Tribunale federale nazionale, il cui perimetro di azione è dettagliatamente delineato e circoscritto dall’art. 88, I° comma, CGS. Conseguentemente, neppure ha cognizione sulla vicenda questa Corte quale giudice del reclamo.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 106/CFA/2020-2021/A
Presidente: Sica
Relatore: Stigliano Messuti