Calciatore - tesseramento - artt. 28, comma 2 e 117, comma, 1 delle NOIF – decadenza dal tesseramento – conseguenza della risoluzione del contratto di prestazione sportiva
Dal combinato disposto degli artt. 28, II° comma e 117, I° comma, delle NOIF emerge che: “II rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società”; e che “La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori professionisti determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i componenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente”. Ne deriva che la decadenza del tesseramento è conseguenza della risoluzione del contratto di prestazione sportiva oggetto della cognizione del collegio arbitrale e non il contrario. In altri termini la competenza del TFN – ST – e di questa Corte, non può sconfinare nell’esame del rapporto sottostante (contratto di prestazione sportiva) che ha determinato il rilascio da parte della LNP del visto di esecutività del tesseramento.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 106/CFA/2020-2021/B
Presidente: Sica
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: artt. 28, comma 2 e art. 117, comma 1, NOIF