Calciatore – artt. 93, comma 4°, e 95, comma 7°, NOIF - validità del contratto – validità del trasferimento – non sono condizionati dagli esami medici
Dal combinato disposto degli artt. 93, comma 4°, e 95, comma 7°, delle NOIF, la validità di un contratto tra società e calciatore e la validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non possono essere condizionati all’esito di esami medici, da ciò dovendosi dedurre che il rischio connesso agli effetti di un eventuale infortunio in atto del calciatore ceduto, legittimamente non risultante dalla scheda sanitaria e, comunque, non rilevato dalla società acquirente al momento dell’acquisto stesso, non può di per sé influire sulla cessione stessa e sugli atti conseguenti.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 106/CFA/2020-2021/C
Presidente: Sica
Relatore: Stigilano Messuti
Riferimenti normativi: artt. 93, comma 4 e 95, comma 7, NOIF