Calciatore – tesseramento – art. 95, comma 2 NOIF - comunicato ufficiale n. 238/A pubblicato il 26 giugno 2020 - limite di tre tesseramenti - si applica solo ai calciatori professionisti - giovani dilettanti o non professionisti - non c’ è limite ai tesseramenti – il limite c’è solo quando il dilettante si tesseri per una società professionistica - comunicato ufficiale n. 239/A pubblicato il 26 giugno 2020 – deroga - ai soli calciatori professionisti
L’art. 95, comma 2, delle NOIF, rubricato «norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto», così come modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 giugno 2020 (v. comunicato ufficiale n. 238/A pubblicato il 26 giugno 2020), testualmente recita: «nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione». A differenza, dunque, del precedente testo dell’art. 95, comma 2, delle NOIF, che disponeva che «nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società», la nuova previsione normativa prevede che il limite di tre tesseramenti si applica solo ai calciatori professionisti, mentre per i calciatori che iniziano e finiscono la stagione sportiva con status di giovani dilettanti o non professionisti non è previsto alcun limite ai tesseramenti. Tale limite trova ingresso nel solo caso in cui, così come disposto dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 95 delle NOIF, il calciatore dilettante si tesseri per una società professionistica. In altri termini, la nuova disposizione contenuta nell’art. 95 delle NOIF prevede che nella stessa stagione sportiva: - i calciatori professionisti ed i giovani di serie possono tesserarsi per un massimo di tre diverse società e possono giocare in gare ufficiali soltanto per due di queste; - i calciatori giovani dilettanti o non professionisti possono tesserarsi anche per più di tre società e giocare per ciascuna di queste, salvo che richiedano il tesseramento per una società professionistica. In tale quadro normativo deve essere inquadrata ed interpretata la decisione del Consiglio Federale, approvata nella riunione del 25 giugno 2020 (v. comunicato ufficiale n. 239/A pubblicato il 26 giugno 2020), ove, nel solco di quanto previsto dalla Circolare FIFA n. 1720 dell’11.6.2020, è stato testualmente deliberato: «con effetti a valere per la sola stagione sportiva 2020/2021: a) di consentire, in deroga all’art. 95.2 delle NOIF, che un calciatore professionista o giovane di serie possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società; b) di considerare, ai fini di quanto previsto al capoverso precedente, i trasferimenti tra società dilettantistiche e società professionistiche intervenuti a partire dal 1° settembre 2020». Detta deroga, dunque, si riferisce ai soli calciatori professionisti, a cui, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, è consentito tesserarsi per tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tutte e tre dette società. I calciatori dilettanti, invece, ai sensi del novellato art. 95 delle NOIF, possono tesserarsi e disputare gare ufficiali anche per tre o più società nell’arco della stessa stagione, salvo che si tesserino per una società professionista.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 108/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Varrone
Riferimenti normativi: art. 95, comma 2, NOIF