CONTRIBUTO PER L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA - ART. 48, COMMA 2, CGS – IRRICEVIBILITÀ – NON SUSSISTE – OBBLIGO DI TEMPESTIVO PAGAMENTO
Come già affermato da queste Sezioni Unite (Corte federale d'appello, n. 085/2020-2021), correlare al mancato pagamento del contributo l’irricevibilità del reclamo, senza alcuna possibilità di regolarizzazione, contrasta con i principi dell’ordinamento generale e in particolare con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con il diritto a un giusto processo (art. 111 Cost.). In conformità alla disciplina generale, può giungersi alla conclusione secondo cui il mancato versamento del contributo non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente a fini amministrativi, salvo l’obbligo di tempestivo pagamento (cfr. D.P.R. n. 115/2002, art. 16 e artt. 247 e ss.).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 108/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 48, comma 2, art. 44 CGS, art. 24 Cost., art. 111 Cost.;
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.
Art. 48 - Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva
1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.
2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.