PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – INTERVENTO DEL TERZO – ART. 104 CGS - PRESUPPOSTI - SITUAZIONE GIURIDICAMENTE PROTETTA - INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE – INTERESSE DI CLASSIFICA
La concreta esperibilità dell’intervento del terzo – tanto in primo grado quanto in sede di reclamo - è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/2021-2022 e n. 65/2022-2023). Tale interesse deve ritenersi sussistente in capo alla società iscritta al medesimo campionato di quella sanzionata allorché l’illecito contestato possa culminare nell’irrogazione di punti di penalità che, in relazione alla posizione rivestita dalle squadre, incidono sulla comune classifica.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 108/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 104 CGS
Articoli
Art. 104 - Intervento del terzo
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.