Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - avviso della conclusione delle indagini – art. 123 CGS - comunicazione – effettiva conoscenza del destinatario – necessità
Anche nella giustizia sportiva così come nella giustizia ordinaria la difesa in giudizio e il contraddittorio costituiscono dei capisaldi inviolabili a tutela degli interessi delle parti del processo. Le parti infatti devono essere messe in grado di interloquire in posizione di assoluta parità con la possibilità di influire concretamente sullo svolgimento e sull’esito del processo contribuendo alla formazione del convincimento del giudice. La norma ritenuta applicabile dalla Procura Federale ai fini delle comunicazioni al reclamante è l’articolo 38, comma 8, lett. b), del codice abrogato che prevede, per le persone fisiche, la comunicazione presso la sede della società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento. La norma prevede espressamente in apposito capoverso che: “La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”. La previsione evidenzia che il codice non si è limitato a un criterio di astratta o legale conoscibilità della comunicazione, ma ha inteso perseguire il criterio della effettiva conoscenza da parte del tesserato al fine di rendere completa la salvaguardia del suo diritto di difesa e la sua possibilità di contraddittorio. Il procedimento di comunicazione configurato dalla disposizione sopra richiamata pertanto non può ritenersi esaurito con il generico invio del documento presso la società di appartenenza ma richiede una ulteriore e documentabile attività procedimentale a carico della stessa società che ha l’obbligo di consegna della comunicazione al tesserato e ancor prima della stessa Procura Federale che ha l’onere di intimare alla società il rispetto del dovere di consegna.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 10/CFA/2019-2020/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Capuzzi
Riferimenti normativi: art. 123 CGS; art. 38, comma 8, lett. b), CGS previgente, ora art. 53 CGS
Articoli
Art. 123 - Avviso della conclusione delle indagini
1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.
Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti
1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
a) per le persone fisiche:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;
b) per le società:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;
2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.
6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.