Settore tecnico – tecnico non tesserato ma iscritto alla Albo del settore tecnico – competenza degli organi di giustizia sportiva della federazione – sussiste
Sussiste la competenza degli organi di giustizia sportiva della Federazione su non tesserato per una società, iscritto all'Albo del Settore tecnico. L'art. 2, comma 1, del Codice di giustizia sportiva prevede l'applicazione della normativa ivi contenuta a tutti i soggetti che svolgono attività tecnica rilevante per l'ordinamento federale, senza che sia previsto come pregiudiziale il previo tesseramento per una determinata società.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 10/CFA/2020-2021/A
Presidente: Sica
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 2, comma 1, CGS;
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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.