Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell’illecito – documento anonimo – garanzie difensive – necessità - attività conoscitiva ed esplorativa degli inquirenti – ammissibilità - elementi concreti e più approfonditi – necessità
Se è certamente vero che l’attività pre-procedimentale scaturente da un esposto anonimo deve sempre assicurare il rispetto delle garanzie difensive (per cui non sarà possibile ad esempio l’esame di un incolpato specie se non assistito da difensore), ma allo stesso tempo è da ritenersi legittima e anzi doverosa una attività conoscitiva ed esplorativa da parte degli inquirenti mirata ad approfondire autonomamente quanto contenuto nell’esposto anonimo, ad esempio mediante l’audizione di persone informate sui fatti o per l’appunto acquisizioni documentali. Perché tale attività pre-procedimentale possa condurre all’apertura di un procedimento occorre, però, che da essa emergano elementi concreti e più approfonditi della mera enunciazione contenuta nell’esposto anonimo, così da consentire di verificare le ragioni del convincimento degli inquirenti in merito alla sussistenza di una notizia di illecito ed evitare che il divieto di cui all’art. 118, comma 2, C.G.S. venga sostanzialmente frustrato. (Nel caso si specie non è stata fatta menzione dell’attività pre-procedimentale, né nella comunicazione di conclusione delle indagini, né nel deferimento, il che rende impossibile comprendere ed apprezzare il percorso logico argomentativo che, partendo dalla ricezione dell’esposto anonimo, ha condotto la Procura Federale al convincimento della sussistenza di una notizia di illecito idonea all’apertura di un procedimento).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 10/CFA/2022-2023/B
Presidente: Lombardo
Relatore: Casula
Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS;
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Art. 118 - Azione del Procuratore federale
1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.