GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 118, COMMA 2, CGS - NOTIZIA DELL’ILLECITO – DOCUMENTO ANONIMO – NON UTILIZZABILITÀ DEL DOCUMENTO – POSSONO COSTITUIRE STIMOLO INVESTIGATIVO

Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza anche di questa Corte, deve senz’altro escludersi che un documento anonimo possa integrare di per sé una notitia criminis così come una prova di un fatto ovvero di una determinata condotta oggetto di contestazione, con la conseguenza che del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Nondimeno, l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’esposto anonimo previsto dall’art. 118 CGS non può essere estesa sino a ricomprendervi l’uso dello stesso come semplice “stimolo investigativo”, dovendosi al contrario riconoscere che “l’unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, (…), può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis” (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 10/2022-2023).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 10/CFA/2023-2024/A

Presidente: De Zotti

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 118 CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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