SOCIETÀ SPORTIVA – AMMINISTRATORI DELLE SPA - AGIRE IN MODO INFORMATO – OBBLIGHI - AMMINISTRATORI PRIVI DI SPECIFICHE DELEGHE OPERATIVE - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI AGIRE INFORMATI – RESPONSABILITÀ – CONDIZIONI - GESTIONE SOCIETARIA E QUELLA SPORTIVA – DISTINZIONE - MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ CALCISTICA
Il Collegio di garanzia dello Sport (decisione n. 40/2023) ha annullato in parte qua, la decisione della Corte Federale di appello n. 63-2022/2023, nella misura in cui è carente la motivazione nel declinare la responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative, disponendo che “il giudice del rinvio debba rinnovare la valutazione con particolare riferimento alla determinazione dell’eventuale apporto causale dei singoli amministratori e con riferimento alle singole posizioni, valutandone le conoscenze ad ognuna di esse attribuibili in base all’art. 2392 c.c.”. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligo imposto dall'articolo 2381, ultimo comma, del codice civile agli amministratori delle società per azioni di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza; dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n.15585). Ha chiarito il Collegio di garanzia dello Sport, richiamando anche l’orientamento della Suprema Corte, che la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa. In definitiva, gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora: a) siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero: b) abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito "fatti pregiudizievoli" dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 2381, terzo comma, c.c.), ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di “chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società” sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori alla stregua della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze": altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato (Cass., sez. I, 31/08/2016, n. 17441). Anche la giurisprudenza penale richiamata dal Collegio di garanzia ha chiarito che il concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega (Cassazione penale sez. V, 13/06/2022, n.33582). Facendo applicazione di detti principi il Collegio di Garanzia dello Sport ha distinto tra la gestione societaria e quella sportiva di una società calcistica, anche là dove quotata in borsa, evidenziando una distinzione tra la posizione dei dirigenti che hanno posto in essere operazioni di natura sportiva (tra le quali l’acquisizione e cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, demandata e delegata esclusivamente all’area sportiva, che ha generato plusvalenze ed oggetto del presente giudizio) e gli amministratori, che in quelle operazioni non appaiono risultare coinvolti o informati e che, comunque, non vi abbiano partecipato. Sotto diverso profilo, il collegio di Garanzia dello Sport, ha evidenziato che l’effettiva partecipazione e consapevolezza dei componenti del CdA, non muniti di deleghe, con compiti di gestione societaria e non sportiva, in relazione alle operazioni di natura sportiva di che trattasi, sconta anche l’esame del modello organizzativo adottato dalla società calcistica con riferimento al ruolo ed alla funzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del D.lgs. 24/02/1998, n. 58 (T.U.F.), il cui operato “risulterebbe in linea con l’inconsapevolezza di tutti i membri del CdA, non esecutivi, della Juventus spa, in relazione alle operazioni contestate”. Il comma 2 del citato articolo 154-bis dispone che: “Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”. Osserva il Collegio di Garanzia al riguardo che la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili svolge una funzione societaria sostanziale di attestazione di “conformità dei documenti ai principi contabili internazionali ed alle risultanze dei libri e delle scritture contabili”. Il ruolo e la funzione di tale figura professionale andava valutato, al fine di escludere o meno, la responsabilità dei consiglieri non muniti di delega operativa.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 110/CFA/2022-2023/D
Presidente: Ida Raiola
Relatore: Marco Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: articolo 2381, ultimo comma, C.C.; art. 154-bis del D.lgs. 24/02/1998, n. 58 (T.U.F.);