GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA DOPO IL DEFERIMENTO – ART. 127 CGS – TRIBUNALE FEDERALE - CONDIZIONI PER IL RIGETTO - ASSOLUTA ASSENZA DI ELEMENTI DI PROVA – PROSCIOGLIMENTO – POSSIBILITÀ

Le disposizioni che regolano il patteggiamento che interviene successivamente al deferimento ex art 127 CGS, divergono profondamente da quelle relative al patteggiamento c.d. pre-deferimento, dove non è previsto alcun intervento del giudice. Mentre per la richiesta anteriore al procedimento è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello Sport per le sue eventuali osservazioni, in assenza delle quali "la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia" (art. 126, comma 5, CGS); per quella successiva al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisce l’efficacia con apposita decisione. Come affermato da SS.UU. n. 88/CFA/2022-2023, si tratta di due ipotesi profondamente diverse. Pertanto, il momento di verifica non può essere considerato comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice, cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili (decisione SSUU/88/CFA/2022-2023). Da tali principi discende che  in ipotesi di assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato, si pone come necessaria una pronuncia di proscioglimento anche per chi ha raggiunto un accordo sulla sanzione e ciò in quanto l’utilizzo dello schema negoziale circa l’accordo sulla pena “non implica per l’ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica di una delibazione minima che è prerogativa del Giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. L’accordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all’organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo”. (Sezioni Unite, Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 maggio 2016, con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 agosto 2016)”. Diverso è, tuttavia, il caso in cui la mancata produzione in giudizio di tutti gli atti allegati al deferimento abbia impedito di valutare l’efficacia dell’accordo e la congruità della sanzione ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS.  

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 112/CFA/2022-2023/A

Presidente: Palmieri

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 127, comma 3, CGS;

Articoli

1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione.
4. L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.
6. Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

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