Emergenza Covid 2019 - Indicazioni per la ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche- Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 - Linee Guida - Circolare del Ministero della Salute del 22 giugno 2020 - Violazione
L’art. 44, comma 2, delle NOIF, il quale stabilisce che “ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore tecnico della F.I.G.C.. Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”. La disposizione sopra citata va letta in combinato disposto con le “Indicazioni per la ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri” a cura della Commissione Medico Scientifica Federale e con la “Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (0021463-18/06/2020-DGPRE-DGPRE-P)”, cui rimandano le “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 22 giugno 2020. Nella prima è stabilito che “al Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra e al Medico Competente (per coloro che non sono in possesso di Scheda Sanitaria FIGC) è affidato il compito di monitorare il GRUPPO, sottoponendolo ad una costante valutazione clinica con controllo giornaliero della temperatura e degli altri sintomi (il rialzo febbrile non è sempre presente).”“I Medici suddetti dovranno dare indicazioni a tutti i componenti del GRUPPO sui comportamenti da adottare (spogliatoio, sala massaggi, riunione tecnica, sala pranzo, etc.), attenendosi per quanto non espressamente riportato in questo documento di sintesi alle indicazioni contenute nel paragrafo 12 (Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.LGS. 81/08 e Tutela Sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio) delle già indicate “Linee- Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”. La lettura delle Linee Guida è illuminante sotto un duplice profilo. Da un lato, riporta costantemente lo stato febbrile come uno, se non il principale, sintomo di malattia da Covid-19, circostanza, d’altra parte, nota anche ai non addetti ai lavori da oltre un anno e mezzo a questa parte, considerando che la rilevazione della temperatura e la preclusione all’accesso in ambienti pubblici o privati per chi abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5° costituisce un protocollo in uso sull’intero territorio nazionale e non solo in ambito sportivo. Anche nella vita quotidiana, senza scomodare conoscenze mediche o scientifiche particolari, la convivenza forzata con la pandemia in atto dalla primavera del 2020, ha sensibilizzato e istruito ciascun cittadino sulla necessità di autoisolarsi in caso di febbre sopra i 37,5 °, di effettuare un preventivo tampone antigenico rapido per verificare l’eventuale presenza del virus e di ricorrere solo in secondo momento al tampone molecolare, attraverso le apposite strutture che certificano la positività e richiedono una formale negativizzazione per poter uscire dall’obbligo di quarantena. Dall’altro, ribadisce la possibilità dell’uso dei tamponi antigenici (cd. rapidi) per monitorare lo stato di salute del Gruppo Squadra, a prescindere dall’utilizzo del tampone molecolare, che è l’unico a dare la certezza della malattia in corso. Il test antigenico rapido, differente per caratteristiche e finalità d’uso dal test molecolare, costa meno e non ha bisogno di personale specializzato producendo più rapidamente il risultato (3060 minuti) rispetto al test molecolare. È uno strumento utile soprattutto per le indagini di screening e laddove servano in poco tempo indicazioni per le azioni di controllo. A differenza dei test molecolari, però, i test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico (RNA) ma tramite le sue proteine (antigeni). Ancor più chiare, se possibile, sono le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute del 22 giugno 2020, le quali testualmente affermano che “lo scopo della attività richiamate in premessa, restano, anche nello specifico contesto del gioco agonistico di squadra, quello di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati COVID -19 nonché di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e interrompere la catena di trasmissione. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso le seguenti azioni: a) identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato COVID-19; b) fornire ai contatti, come sopra identificati, le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa fare in caso di manifestazione dei sintomi; c) provvedere tempestivamente all’esecuzione di test diagnostici nei contatti che sviluppano sintomi. (....) Per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020.”.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 113/CFA/2020-2021/C
Presidente: Torsello
Relatore: Cavallo
Riferimenti normativi: art. 44, comma 2, NOIF