Mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere assunta - deve essere credibile
Il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., Sezione 5, 13 febbraio 2020, n. 12920; Sezioni unite, 19 luglio 2012, n. 41461). Tale orientamento è quello seguito da questa Corte federale d’appello (Sezione IV, n. 66-2019/2020; Sezione I, n. 118-2019/2020). Le dichiarazioni rese dalla persona offesa (ma il medesimo ragionamento vale per il testimone) per essere utilizzate dal giudice devono essere credibili, oltre ad avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificatamente indicati (cfr. Cass. pen., Sezione1, 12 dicembre 2019, n. 7898).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 114/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Di Matteo
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.