Mezzi di prova - cd. prova atipica – file audio

Anche il file audio rientra nel novero delle prove atipiche valutabili nell’ambito del processo sportivo, in base al prudente apprezzamento del giudice e all’ampia discrezionalità di cui dispone, e che nel caso di specie si concretizza non tanto nel valutarne il contenuto (che è inequivoco) ma nel qualificare l’audio come pienamente utilizzabile.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 115/CFA/2019-2020/C

Presidente: Torsello

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 57, CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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