Processo sportivo in genere – termini di durata del giudizio – art. 51 CGS - art. 54 CGS - data di comunicazione del dispositivo – rilevanza

Ciò che rileva ai fini del rispetto dei termini di cui all’art. 54 del CGS è la data di comunicazione del dispositivo (che, in mancanza della esplicita indicazione di una data di deposito, deve ritenersi equivalente). “Ai fini della individuazione del termine per l’esercizio e la conclusione dell’azione disciplinare (...) il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante”. (cfr Collegio di Garanzia SS.UU., decisioni 22 marzo 2016, n. 13, 11 ottobre 2016, n. 46, 7 marzo 2017, n. 19). Vero è che le predette SS.UU. hanno anche aggiunto che costituisce un adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione (scil. della sua giustificazione motivazionale e del susseguente dispositivo) presso la Segreteria, la quale deve, a sua volta, provvedere alla tempestiva pubblicazione, ma, indubbiamente, il termine di 90 giorni deve ritenersi soddisfatto con la pubblicazione-comunicazione del dispositivo (analogamente nel procedimento penale, per quel che riguarda le decisioni del Tribunale del Riesame, cfr. Cass. pen. SS.UU. sent. n. 11 del 1998). Orbene: se pure la comunicazione della decisione nella sua interezza è avvenuta mesi dopo la comunicazione del dispositivo, non di meno tale anomalia (eventualmente meritevole di approfondimento in altre sedi) non è certamente in grado, per le ragioni sopra specificate, di determinare la estinzione del procedimento disciplinare.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 117/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 51, comma 1, CGS; art. 54 CGS;

Articoli

1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni devono essere redatte, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate. Nei casi previsti dal Codice, al termine della udienza che definisce il giudizio, viene adottato il dispositivo della decisione.
2. I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.
3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.
4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.
5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari sono inserite nel Registro delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 112.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado.
2. I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente.

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