Società sportiva - Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie – art. 31, comma 1, CGS
La materia delle “acquisizioni” è regolata dal C.U. 90/A, come modificato dal CU 112/A del 7.11.2019. Ebbene, tale normativa pone a carico degli “acquirenti”, l’onere di segnalazione alla FIGC (nel caso le quote acquisite superino il 10% del capitale sociale). Alla pregnanza di tale dato normativo va aggiunta la considerazione che le comunicazioni cui sono tenuti gli “acquirenti”, per altro in forma di autocertificazione, sono anche di natura strettamente personale (esse vanno dalla attestazione delle propria solidità finanziaria, alla attestazione del possesso di requisiti di “onorabilità”, alla “illibatezza” penale, almeno con riferimento alle condanne per determinati reati e alla disponibilità a sottoporsi a verifiche antimafia), di talché sarebbe quantomeno singolare che la trasmissione delle predette informazioni fosse di competenza (anche) di altri soggetti, oltre ai diretti interessati. È pur vero che l’art. 31, comma 1, CGS sanziona, tra l’altro, la mancata produzione della documentazione contabile e amministrativa, ma il punto dirimente consiste nella individuazione dei soggetti tenuti a tale produzione.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 117/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo
Riferimenti normativi: art. 31, comma 1 CGS
Articoli
Art. 31 - Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 e 94 septies, comma 7 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:*
a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.*
7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.
9. L’inosservanza dei divieti di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L’inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.
10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.
11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 231/A del 7.05.2021 e dal C.U. 51/A del 12.10.2022 di cui si riporta il testo previgente: “5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.”
*Comma 6 così modificato dal C.U. 51/A del 12.10.2022 di cui si riporta il testo previgente: “6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.”