Mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere poste a fondamento della responsabilità - se fondata ed attendibile
Contrasta con consolidatissima giurisprudenza l’assunto in base al quale le dichiarazioni di un “teste” non potrebbero essere poste alla base del convincimento del giudicante se non corroborate ab extrinseco. La giurisprudenza di legittimità (penale) è quella che riguarda i cc.dd. collaboratori di giustizia, non certo i testimoni “semplici”. Invero, in base all’art 192 comma 3 CPP, solo le dichiarazioni provenienti dai primi devono essere valutate “unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità; tale regola, viceversa, non sussiste con riferimento a soggetti che non rivestano la particolare qualifica sopra ricordata. Conseguentemente anche le dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono, anche da sole, essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento (cfr. Cass. pen. SS.UU. sent. 41461 del 2012, dep. 24.10.2012 e numerose altre).
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 118/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg CGS; art 192, comma 3, CPP;
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Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.