ARBITRI E UFFICIALI DI GARA – OBBLIGHI - STATUS SOGGETTO A MAGGIORI ONERI RISPETTO AI TESSERATI - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – MAGGIOR RIGORE

La valutazione del comportamento di un arbitro, quanto ai doveri che dallo stesso si esigono, non può non considerare la sua posizione nell'ambito del sistema sportivo e rilevarne uno status soggetto a maggiori oneri rispetto ad ogni altro destinatario delle clausole generali di lealtà, correttezza e probità: egli è, nel sistema, il Giudice, il primo soggetto individuato dall'Ordinamento per la verifica, in gara, della cosiddetta normativa di correttezza, e quindi anche il primo artefice della realizzazione del fine di creare affidamento tra i consociati (e non solo) che l'Ordinamento sportivo tende a perseguire proprio ponendo a base del sistema i richiamati principi, comunemente riassunti dal termine 'fair-play'. Quando è lo stesso arbitro a violare tali principi la reazione dell'Ordinamento è necessariamente più grave.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 118/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: art. 42, comma 3, lett. c) Regolamento AIA; art. 3, comma 2, art. 6, comma 1, Regolamento etico e di comportamento AIA; art. 4, comma 1, CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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