ARBITRI E UFFICIALI DI GARA – OBBLIGHI - STATUS SOGGETTO A MAGGIORI ONERI RISPETTO AI TESSERATI - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – MAGGIOR RIGORE
La valutazione del comportamento di un arbitro, quanto ai doveri che dallo stesso si esigono, non può non considerare la sua posizione nell'ambito del sistema sportivo e rilevarne uno status soggetto a maggiori oneri rispetto ad ogni altro destinatario delle clausole generali di lealtà, correttezza e probità: egli è, nel sistema, il Giudice, il primo soggetto individuato dall'Ordinamento per la verifica, in gara, della cosiddetta normativa di correttezza, e quindi anche il primo artefice della realizzazione del fine di creare affidamento tra i consociati (e non solo) che l'Ordinamento sportivo tende a perseguire proprio ponendo a base del sistema i richiamati principi, comunemente riassunti dal termine 'fair-play'. Quando è lo stesso arbitro a violare tali principi la reazione dell'Ordinamento è necessariamente più grave.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 118/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: art. 42, comma 3, lett. c) Regolamento AIA; art. 3, comma 2, art. 6, comma 1, Regolamento etico e di comportamento AIA; art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.