Corte federale d’appello – prova - poteri di indagine e accertamento – art. 50, comma 3, CGS – art. 101, comma 3, secondo periodo
Al giudice di appello sono demandati, in base al combinato disposto degli artt. 50, comma 3, e 101, comma 3, del CGS, i più ampi poteri di indagine e di accertamento anche incaricando la "Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine", ed essendo ammissibili in tale grado anche "nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso".
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 119/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Coppari
Riferimenti normativi: art. 50, comma 3, CGS; art. 101, comma 3, secondo periodo;
Articoli
Art. 50 - Poteri degli organi di giustizia sportiva
1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.
6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.