Codice di giustizia sportiva 2019 – disposizioni transitorie – art. 142 CGS – pendenza del procedimento - nozione – profilo soggettivo – Procura federale – e’ un organo della giustizia sportiva - profilo oggettivo - procedimenti pendenti
Ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice di giustizia sportiva vigente “I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni precedenti”. Ne discende che, in deroga al principio del tempus regit actum, il legislatore del codice ha espressamente previsto l'ultrattività del precedente codice con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva. Sotto un profilo soggettivo, l'ambito applicativo della disposizione è riferibile agli organi del sistema della giustizia sportiva. L'art. 45, rubricato organi del sistema della giustizia sportiva, prevede che “Sono organi del sistema della giustizia sportiva... e) la Procura federale”. Ne discende che la Procura federale è un organo della giustizia sportiva. La diversa tesi che vuole escludere la Procura dai soggetti di cui al citato art. 45 porterebbe alla conclusione, illogica e irrazionale, che dinanzi alla stessa non sia mai immaginabile una fase procedimentale, cosa non sostenibile anche alla luce del tenore letterale delle disposizioni dirette a trattare il procedimento disciplinare. Sotto un profilo oggettivo, la disposizione fa riferimento ai procedimenti pendenti innanzi ai suddetti organi. Il Capo II, del Titolo V del Codice è espressamente riferito al “Procedimento disciplinare” ed anche le successive disposizioni di cui agli artt. 118 ss. del codice individuano il procedimento disciplinare come unico e le indagini come fase dello stesso procedimento. A tale conclusione si perviene, in base al criterio sistematico, argomentando dalla collocazione della disciplina delle indagini all'interno del capo dedicato al procedimento disciplinare. Sempre in chiave sistematica può ancora evidenziare che il deferimento costituisce solo uno degli alternativi esiti di una fase del procedimento disciplinare, come emerge dalle disposizioni in tema di archiviazione, se si considera che l'art. 122, comma 3, Codice di giustizia sportiva qualifica espressamente l'archiviazione come “provvedimento”, da intendersi, quindi, come atto conclusivo di un procedimento instaurato. L'archiviazione a prescindere dal deferimento costituisce una possibile e alternativa conclusione del procedimento disciplinare. Il legislatore peraltro non distingue tra atto interno e atto a rilevanza esterna (in senso differente si esprime il Collegio di Garanzia dello Sport n. 58 del 2016) al fine di individuare il momento di avvio del procedimento, potendosi eventualmente solo distinguere tra fasi di un unico procedimento, distinguere tra fasi procedimentali che tuttavia non appare dall'esame dell'art. 142. Ne discende che anche sotto il profilo oggettivo appaiono ricorrere i presupposti per applicare l'art. 142 Codice di giustizia sportiva. (Corte federale d'appello, Sezione IV, n. 101/2019-2020).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 11/CFA/2020-2021/A
Presidente: Correale
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 142, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 142 - Disposizioni transitorie
1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 30 giugno 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.
6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.
*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 140/A del 2 gennaio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 1 gennaio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.
*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.
*Comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.