Corte federale d’appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell’art. 63 del CGS CONI

In tema di revisione, può dirsi superata la vexata quaestio della compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell’art. 63 del CGS CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” e non anche, dunque, per il “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. E ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, è pervenuta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed “in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia”. (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019)

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 11/CFA/2021-2022/E

Presidente: Torsello

Relatore: D'Alessandri

Riferimenti normativi: art. 63 CGS; art. 63 del CGS CONI

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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