GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ – È CARDINE DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO
Il principio della personalità della responsabilità è un cardine dell’ordinamento sanzionatorio calcistico-sportivo, desumibile dall’art. 5, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, secondo cui “1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.”.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 120/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Vitale
Riferimenti normativi: art. 5, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 5 - Responsabilità delle persone fisiche
- Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.
- Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.