GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – MODALITA’ DELL’ACCERTAMENTO - FATTISPECIE
Ai fini della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. nella parte in cui prescrive che i soggetti di cui all’art. 2 C.G.S. osservano «i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva» - occorre accertare: i) se ricorra l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 4, 1° co., C.G.S., che espressamente richiama l’art. 2 C.G.S.; ii) e poi se esista, dal punto di vista oggettivo, quel collegamento con la materia sportiva che è un presupposto per la rilevanza della condotta ai fini dell’art. 4, 1° co., C.G.S.; iii) ed infine se le condotte tenute, indipendentemente dalla loro valutazione alla stregua delle norme dell’ordinamento statale, configurino in concreto una violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità prescritti dalla norma citata. [La Corte ha ritenuto che in caso di comunicazione delle dimissioni dalle cariche associative a mezzo della PEC dell’Associazione e la convocazione dell’assemblea dei soci nonostante l’atto di espulsione, per configurare la responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, l’accertamento deve essere compiuto soltanto alla stregua di quest’ultima norma, indipendentemente dalle sorti della PEC e dalle sorti dell’atto di convocazione dell’assemblea alla stregua delle norme dell’associazione o dell’ordinamento statale. L’accertamento della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza prescinde, proprio in ragione del contenuto ampio della disposizione che rappresenta una clausola generale (o norma di chiusura: cfr. CFA, SS.U.U., n. 16/CFA/2021-2022, Id., n. 12/CFA/2021-2022), dalla valutazione della condotta in termini di legittimità o illegittimità, sia rispetto all’utilizzazione della PEC, sia rispetto alla convocazione dell’assemblea].
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 122/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.