GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – COMPORTAMENTI RIGUARDANTI IL RAPPORTO ASSOCIATIVO – PUO’ SUSSISTERE
L’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità è prescritta dall’art. 4, 1° co., C.G.S. «in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva» (CFA, SS.UU., n. 29/2022-2023; CFA, SS.UU., n.13/2019-2020; CFA, SS.UU., n.17/2019-2020). L’ampia formulazione ed interpretazione, valorizzando il riferimento ad “ogni” rapporto che sia “comunque” riferibile all’attività sportiva consente di comprendervi anche comportamenti compiuti nell’ambito dell’associazione di appartenenza o attinenti in senso ampio al rapporto associativo e alla gestione dell’associazione o dei rapporti tra gli associati nell’ambito della stessa (per utili spunti in tal senso cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 3 giugno 2021 n. 41; CFA, SS.UU., n. 4/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/CFA/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 69/2022-2023).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 122/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.