GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – COMPORTAMENTI RIGUARDANTI IL RAPPORTO ASSOCIATIVO – PUO’ SUSSISTERE

L’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità è prescritta dall’art. 4, 1° co., C.G.S. «in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva» (CFA, SS.UU., n. 29/2022-2023; CFA, SS.UU., n.13/2019-2020; CFA, SS.UU., n.17/2019-2020). L’ampia formulazione ed interpretazione, valorizzando il riferimento ad “ogni” rapporto che sia “comunque” riferibile all’attività sportiva consente di comprendervi anche comportamenti compiuti nell’ambito dell’associazione di appartenenza o attinenti in senso ampio al rapporto associativo e alla gestione dell’associazione o dei rapporti tra gli associati nell’ambito della stessa (per utili spunti in tal senso cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 3 giugno 2021 n. 41; CFA, SS.UU., n. 4/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/CFA/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 69/2022-2023).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 122/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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