GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – CONTENUTO – E’ NORMA GIURIDICA IMMEDIATAMENTE PRECETTIVA

La norma dell’art. 4, 1° co., C.G.S., pur prevedendo una clausola generale, ha una propria autonomia ed attiene alla valutazione della condotta sulla base dei principi di lealtà, probità e correttezza, che non hanno una mera rilevanza etica, ma sono vere e proprie norme giuridiche immediatamente precettive (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 4 luglio 2016 n. 7). L’art. 4, 1° co., C.G.S., nella parte in cui prevede i citati doveri, pone, secondo la costante giurisprudenza, non soltanto una clausola generale da concretizzare (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 4 luglio 2016 n. 7), ma una norma immediatamente precettiva, con un contenuto ben determinato che riflette i valori fondamentali dell’ordinamento sportivo (cfr. CFA, SS.UU., n. 64/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 48/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 93/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 70/2019-2020). L’art. 4, 1° co., infatti, esprime la necessità di osservare i principi cardine dell’ordinamento sportivo a partire dal principio di lealtà sportiva fino alle sue articolazioni possibili - ben espressi e sintetizzati dalla triade “lealtà, probità e correttezza” - «in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Il ruolo così attribuito all’art. 4, 1° co., C.G.S. consente di affermare che non tutto ciò che è permesso o legittimo rappresenta anche un comportamento corretto alla luce di principi indicati (cfr Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 8/2015)

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 122/CFA/2022-2023/D

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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