GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – CONTENUTO – E’ NORMA GIURIDICA IMMEDIATAMENTE PRECETTIVA
La norma dell’art. 4, 1° co., C.G.S., pur prevedendo una clausola generale, ha una propria autonomia ed attiene alla valutazione della condotta sulla base dei principi di lealtà, probità e correttezza, che non hanno una mera rilevanza etica, ma sono vere e proprie norme giuridiche immediatamente precettive (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 4 luglio 2016 n. 7). L’art. 4, 1° co., C.G.S., nella parte in cui prevede i citati doveri, pone, secondo la costante giurisprudenza, non soltanto una clausola generale da concretizzare (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 4 luglio 2016 n. 7), ma una norma immediatamente precettiva, con un contenuto ben determinato che riflette i valori fondamentali dell’ordinamento sportivo (cfr. CFA, SS.UU., n. 64/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 48/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 93/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 70/2019-2020). L’art. 4, 1° co., infatti, esprime la necessità di osservare i principi cardine dell’ordinamento sportivo a partire dal principio di lealtà sportiva fino alle sue articolazioni possibili - ben espressi e sintetizzati dalla triade “lealtà, probità e correttezza” - «in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Il ruolo così attribuito all’art. 4, 1° co., C.G.S. consente di affermare che non tutto ciò che è permesso o legittimo rappresenta anche un comportamento corretto alla luce di principi indicati (cfr Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 8/2015)
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 122/CFA/2022-2023/D
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.