GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – COMPETENZA DEL GIUDICE – PRUDENTE APPREZZAMENTO
Spetta al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva individuare se, nel caso concreto, sussista o meno la violazione della suddetta norma (cfr., anche per riferimenti, CFA, Sez. I, n. 8/CFA/2022-2023 e Id., n. 16/CFA/2022-2023). Il richiamo al prudente apprezzamento dell’organo di giustizia sportiva esprime la necessità che il singolo organo giudicante provveda ad individuare se nel caso specifico – a prescindere dalla astratta rilevanza di una condotta al fine di integrare la violazione dell’art. 4, 1° co., C.G.S. sia dal punto di vista soggettivo (art. 2 C.G.S.) che oggettivo (perché la condotta è relativa, come nel caso di specie, ad un rapporto comunque riferibile all’attività sportiva) – sia in effetti avvenuta la violazione dei suddetti principi. La sussistenza in concreto della violazione di doveri di lealtà, probità e correttezza richiede un prudente apprezzamento dell’organo giudicante in ordine alle circostanze del caso e in ordine alla condotta indicata come fondamento dei capi di incolpazione.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 122/CFA/2022-2023/E
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.