TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI – RICORSO – NOTIFICA DEL RICORSO ALL’ORGANO CHE HA EMANATO L’ATTO – MANCATA NOTIFICA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Il ricorso avverso un provvedimento di svincolo, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS, deve essere tempestivamente notificato, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, anche all’organo che ha emanato l’atto che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2022-2023). Il quadro normativo è costituito: dall’art. 89, comma 1, CGS, che, con riguardo al procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, stabilisce che il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare; dall’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “ Principi del processo sportivo”, in base a cui il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo; dall’art. 44, comma 6, CGS, in base a cui tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; dall’art. 49, comma 4, CGS, in base al quale i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica, debbono essere trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53, copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. Dall’omessa notifica all’organo competente che ha adottato il provvedimento impugnato deriva un vulnus insanabile al principio del contraddittorio, dal momento che non è stata consentita la partecipazione al giudizio di un soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dalle esplicite disposizioni del CGS.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 125/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: artt. 89, comma 1, CGS; 44, commi 1 e 6; 49, comma 4, CGS;

Articoli

1. Il procedimento è instaurato:
a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare;
b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;
c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica.
2. Il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale.
3. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione del ricorso o dell’avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), trasmettendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all’art. 53.
4. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite ove ne facciano esplicita richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni.
5. Entro dieci giorni il Presidente della Sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso o della richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.
6. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi.
7. La Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall’esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

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