TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI – RICORSO – NOTIFICA DEL RICORSO ALL’ORGANO CHE HA EMANATO L’ATTO – MANCATA NOTIFICA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INAPPLICABILITÀ DELL’ART. 102 C.P.C.
Il ricorso avverso un provvedimento di svincolo, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS, deve essere tempestivamente notificato, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, anche all’organo che ha emanato l’atto che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2022-2023). Al riguardo, non è consentita l’applicazione in via analogica dell’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice ex art. 102 c.p.c. in assenza di una clausola generale nel CGS di rinvio al c.p.c. Al contrario, il CGS contiene sporadiche e specifiche disposizioni di rinvio al c.p.c. (v. art. 45, comma 7; art. 135, comma 1) che, in linea generale, non consentono una indiscriminata applicazione di singole disposizioni del medesimo c.p.c., ove non supportata da specifiche e inconfutabili ragioni di ordine generale o sistematico. In particolare, la Terza Sezione della Corte di Giustizia Federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) ha ritenuto inapplicabile la normativa processualcivilistica del litisconsorzio necessario ai giudizi disciplinari: “Vale la pena di ricordare che si tratta di istituti tipicamente civilistici, i quali non trovano applicazione, ad esempio, neppure nel processo penale […] Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. A parte il fatto che pur in questa l’istituto in discorso non avrebbe carattere di generale applicazione, ma secondo una autorevole e cospicua parte della letteratura (vedi, per esempio, Carnelutti, Betti, Allorio, Denti) e della giurisprudenza esso dovrebbe essere limitato nella sua applicazione unicamente ai casi puntualmente previsti dalla legge, nei quali per di più è sempre possibile che la integrazione del contraddittorio incompleto venga ordinata dal giudice del dibattimento entro un termine successivo da lui fissato (art. 102 cod. proc. civ.). Ne risulta ulteriormente confermata la infondatezza di ogni tentativo di trarre in via analogica dalla disciplina processualcivilistica statale la esistenza di una norma regolatrice valevole per la fattispecie in esame.”.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 125/CFA/2022-2023/E
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 49, comma 4, CGS; art. 102 c.p.c.
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Art. 49 - Ricorsi e reclami
1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.