Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale - atto di deferimento - erronea indicazione della norma violata – nullità dell’atto di deferimento – solo se lede il diritto di difesa

Anche nel processo sportivo la mera erronea indicazione della norma violata si risolve in un errore materiale che non può essere causa di nullità dell’atto di deferimento, purché tale errore non abbia leso il diritto di difesa dell’incolpato Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza penale di legittimità, con orientamento costante, espressivo di un principio generale applicabile anche nel processo sportivo. È stato infatti ritenuto che la mera erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale che non può essere causa di nullità del decreto di citazione (in senso sostanzialmente conforme si vedano, tra le altre: Cass. pen., 25 novembre 1999, n. 5415; Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2004, n. 437 secondo cui “Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati”; Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 22434; Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5469, secondo cui “In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa.”; Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2019, n. 30141; Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2020, n. 16993) (Nel caso di specie, a fronte dell’erronea indicazione di alcune delle norme violate, nell’atto di deferimento erano indicate in modo sufficientemente chiaro le condotte ascritte all’incolpato, con conseguente adeguata descrizione del fatto e mancanza di violazione del diritto di difesa, avendo potuto il reclamante, sia in primo che in secondo grado, prendere posizione e difendersi sulle condotte allo stesso ascritte).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 12/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 125 CGS

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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