Processo sportivo in genere – giudizio e responsabilità disciplinare - potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico – sussiste
Costituisce principio generale, non solo del diritto sportivo, il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie differente da quella descritta dalle parti o dalla Procura nell’atto di deferimento. La riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa. Sul punto, il Collegio di garanzia dello sport (sez. IV, decisione 3 maggio 2018, n. 23) ha ritenuto che per principio generale, sancito in ambito penale ed estendibile al giudizio sportivo, l’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 CPP, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, qualora l’imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. La riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa.
Stagione: 2021-2022
Presidente: Torsello
Relatore: Tuccillo
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.