Processo sportivo in genere - contributo per l'accesso alla giustizia sportiva – art. 48, comma 2, CGS - giudizi accolti in ambito LND – restituzione – anche nel caso di giudizi riguardanti figure apicali del comitato regionale LND

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, i ricorsi ed i reclami sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva. Il sesto comma della medesima disposizione prevede che “i contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, sono restituiti”. La ratio della disposizione è quella di tutelare un settore, quale quello dilettantistico (analogamente a quello giovanile e scolastico), caratterizzato da risorse economiche limitate e di non aggravare i soggetti che operano in tale settore del pagamento del citato contributo, nelle ipotesi in cui la domanda da essi proposta risulti almeno parzialmente fondata. Poiché il legislatore sportivo, con la locuzione “in ambito LND”, utilizza un enunciato linguistico molto ampio, ciò non consente di escludere dal relativo ambito applicativo i giudizi aventi ad oggetto un procedimento disciplinare avverso i Presidenti o altre figure apicali del Comitato regionale LND.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 12/CFA/2021-2022/E

Presidente: Torsello

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 48, comma 2 CGS

Articoli

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.
2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.

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