Tesseramento - Tribunale federale nazionale - Competenza Sezione disciplinare - Art. 84, comma 1, CGS – E’ competente il Tribunale federale nazionale
Nella materia del tesseramento, al fine di individuare la competenza giustiziale, dalle disposizioni di matrice statutaria emerge come tale materia sia di stretta attribuzione federale, includendosi la stessa come funzione essenziale della Federazione. Se ne desume che anche il relativo precipitato giustiziale, costituito in primis dalle disposizioni codicistiche che delineano la competenza alla trattazione delle relative questioni, non può che essere interpretato nell’ottica di preservare l’esigenza di assicurarne una trattazione centralizzata ed unitaria, attribuendone la relativa competenza ad un unico organo giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie. Il che conduce inevitabilmente a dover attrarre le questioni generate da deferimenti afferenti la materia dei tesseramenti appunto alla competenza del Tribunale federale nazionale, per il tramite della clausola di apertura costituita dal riferimento dell’art. 84, comma 1, lett. a), Codice della Giustizia Sportiva a “ […] le questioni che riguardano più ambiti territoriali”, dovendo ritenersi il tesseramento lato sensu inteso come ambito foriero di generare questioni che trascendono i consueti criteri di riparto territoriale per assurgere alla superiore dignità di questione di rilievo nazionale.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 12/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Vitale
Riferimenti normativi: Art. 84, comma 1, CGS
Articoli
Art. 84 - Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale
1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;*
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.
2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.
*Lett. a) così modificata dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali.”