Codice del processo sportivo – art. 2, comma 2, CGS - ambito di applicazione soggettivo – sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con la Federazione – attività rilevanti per l’ordinamento sportivo - sussiste la competenza del giudice sportivo
Ai sensi dell’art. 2, l’ambito soggettivo di applicazione sostanziale e processuale del codice di giustizia sportiva, anche in relazione alla responsabilità disciplinare e all’applicazione delle sanzioni, comprende ogni soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ivi inclusi i soggetti i quali, ancorché legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con organi, strutture o articolazioni della Federazione, pongono in essere specifiche attività concretamente rilevanti per l’ordinamento sportivo, in forza di un criterio di causalità adeguata, debitamente accertato nelle singole fattispecie, quali la diretta partecipazione alla formazione e pubblicazione dei calendari dell’attività agonistica di competenza dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.
Sussiste la competenza del giudice sportivo anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’incolpato e la Lega Nazionale Dilettanti. Il vigente codice della giustizia sportiva, riprendendo, in questa parte, l’impostazione della precedente normativa federale, definisce il proprio ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, che comprende, al tempo stesso, l’individuazione del perimetro di operatività sostanziale delle regole, anche con riguardo alla responsabilità disciplinare, e, sul piano processuale, la determinazione delle controversie conoscibili dal giudice sportivo. Con specifico riferimento alle sanzioni e alla responsabilità disciplinare, i due profili (sostanziale e processuale) finiscono per coincidere perfettamente, dal momento che il procedimento di applicazione delle sanzioni si svolge, di norma, attraverso il processo giurisdizionale sportivo, nelle sue diverse forme e articolazioni. Il quadro della dimensione di operatività delle norme della giustizia sportiva è delineato essenzialmente dagli articoli di apertura del codice. In forza dell’art. 1, “1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione. 2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.” In base all’art. 2, poi, riferito specificamente all’ambito di applicazione soggettivo, “1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.” Il successivo art. 4 (Obbligatorietà delle disposizioni generali) rafforza e specifica il preciso collegamento tra il generale ambito di applicazione del codice e l’assoggettamento alle disposizioni federali generali (non riferite, quindi, a particolari settori o a determinate categorie di soggetti), che impongono obblighi di comportamento, compresi quelli relativi all’osservanza dei principi deontologici generali sanciti dalla stessa norma. Secondo tale disposizione, “1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.” Non sembra potersi nutrire alcun dubbio, allora, in ordine alla circostanza che sussiste una piena corrispondenza tra il perimetro applicativo del codice nella sua dimensione sostanziale e processuale. I soggetti tenuti ad osservare le norme generali di comportamento, sono sottoposti, in tali vesti, all’azione disciplinare e all’applicazione delle sanzioni, con la conseguente giurisdizione sportiva. Questa conclusione non pare smentita da alcune marginali specificità lessicali presenti nel codice, il quale, per determinare l’ambito applicativo di singole disposizioni, talvolta fa coerente riferimento ai soggetti di cui all’art. 2, mentre altre volte, invece, considera i soggetti dell’ordinamento federale (utilizzando, quindi, una dizione più ristretta). L’art. 4, che, indiscutibilmente, comprende l’ambito di maggiore estensione soggettiva della disciplina sportiva, comprensiva, in presenza di determinati presupposti, anche di soggetti non aventi la qualifica di tesserati o dirigenti della Federazione. La previsione normativa generale, nella parte in cui menziona “ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale” intende delineare i confini applicativi del codice in modo razionale, sotto l’aspetto soggettivo, superando la rigida limitazione incentrata sul mero dato formale dell’appartenenza all’ordinamento sportivo in virtù del conseguito “tesseramento”. In questo senso, la formula non prevede un’elencazione analitica e nominativa dei soggetti “estranei” attirati nell’orbita di applicazione del codice, ma richiede un’attenta operazione interpretativa. A tal fine, peraltro, si impone una lettura rigorosa e puntuale della disposizione, anche alla luce dei principi di tipicità e legalità che informano il sistema della giustizia sportiva, adeguati alla finalità di prevenzione e tutela generale che le regole sanzionatorie impongono. In detta cornice di riferimento è indispensabile qualificare la singola vicenda in giudizio, vagliando accuratamente ogni elemento fattuale e giuridico idoneo a determinare, con assoluta certezza, la sussistenza di un rapporto qualificato tra il soggetto non tesserato e l’ordinamento sportivo. La tesi volta a negare la soggezione al codice è incentrata sulla circostanza che il proprio legame con la Federazione è unicamente correlato allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, riferito alla Lega Nazionale Dilettanti. Questo dato fattuale comporterebbe che le condotte poste in essere dall’incolpato, oggetto del deferimento, seppure in qualche modo incidenti sugli interessi della Federazione, potrebbero essere valutate esclusivamente attraverso i parametri della normativa del rapporto di lavoro subordinato, come regolato dall’ordinamento generale, e l’impossibilità di giuridica di attrazione della vicenda nell’ambito della giurisdizione sportiva e dell’assoggettamento alla responsabilità disciplinare. Sotto l’aspetto sistematico, il codice prende espressamente in considerazione la posizione dei soggetti che, pur non tesserati, svolgano attività al servizio delle società sportive o rivestano la qualità di soci. Per questi, l’eventuale sussistenza di uno specifico titolo giuridico che qualifica, per l’ordinamento statale, il rapporto tra gli enti sportivi e i non tesserati, non è affatto incompatibile con l’applicazione del codice di giustizia sportiva, in presenza – si intende - degli altri presupposti oggettivi che determinano la concreta “rilevanza” delle condotte nell’ordinamento federale. Analoga espressa previsione normativa non è invece stabilita con riguardo al personale al servizio degli organi e delle strutture federali, sulla base di titoli giuridici, quali il lavoro subordinato o la collaborazione autonoma. Tuttavia, la riscontrata differenza non sembra assumere rilievo decisivo per escludere la sottoposizione di tali soggetti all’applicazione del codice, in presenza del riscontrato nesso di collegamento oggettivo qualificato con l’ordinamento federale. Se è vero che manca una puntuale ed esplicita menzione del loro assoggettamento al codice, non vi è però nemmeno una previsione di segno opposto, che ne sancisca con certezza e univocità l’esclusione. Ed allora resta ferma la regola di portata generale, che, ai fini della delimitazione della giurisdizione sportiva, fa leva, in termini più larghi, sulla obiettiva rilevanza per l’ordinamento federale della condotta posta in essere dal soggetto estraneo, formalmente, al sistema della FIGC.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 13/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, CGS
Articoli
Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.