Codice del processo sportivo – art. 2, comma 2, CGS - applicabilità soggettiva – sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’incolpato e la Lega Nazionale Dilettanti – sussiste la competenza del giudice sportivo - rapporto tra l’organizzazione sportiva e il singolo dipendente - disciplina dell’ordinamento giuridico generale - non determina incompatibilità con l’applicabilità del codice di giustizia sportiva - ragioni - condotte rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare s
La circostanza che il rapporto tra l’organizzazione sportiva e il singolo dipendente di una struttura federale sia regolato da disposizioni dell’ordinamento giuridico generale (in particolare, come nel caso in esame, la normativa del lavoro subordinato) non determina affatto una incompatibilità logica o giuridica con l’applicabilità del codice di giustizia sportiva. Ciò per due ragioni concorrenti. a) L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo non contraddice la possibilità che il medesimo fatto possa assumere duplice rilevanza, producendo effetti diversi anche nell’ordinamento generale. Nel codice di giustizia sportiva, del resto, non vi è una regola espressa volta a sterilizzare l’operatività delle regole qualora il fatto abbia rilevanza per l’ordinamento statale. Sono sì previste numerose regole di coordinamento (in special modo con riguardo al delicato rapporto con il diritto penale sostanziale e processuale), le quali, tuttavia, sottolineano proprio la coesistenza di valutazioni giuridiche di ordinamenti diversi, piuttosto che la loro assoluta separazione e inconciliabilità. La stessa teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, che la Corte costituzionale ritiene collegarsi al principio della libera esplicazione delle formazioni sociali di cui all’art. 2 della Cost., indica la possibilità che più sistemi giuridici possano coesistere, anche sovrapponendo le proprie discipline riguardanti il medesimo fatto. b) L’esistenza, nell’ordinamento giuridico generale, di una regolamentazione riferita al titolo del rapporto tra le strutture federali e il soggetto non tesserato, lungi dal segnare l’automatica inapplicabilità del codice di giustizia sportiva, costituisce, al contrario, proprio uno degli elementi qualificanti (sebbene di per sé non sufficiente) della possibile rilevanza per l’ordinamento sportivo delle condotte poste in essere da soggetti non tesserati. L’esistenza di un contratto che vincola il soggetto non tesserato alle attività della Federazione o delle sue articolazioni, costituisce, infatti, un coelemento della possibile rilevanza delle condotte poste in essere da tale soggetto. In questo senso, la pendenza di una contestazione disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970, non è affatto incompatibile con l’azione proposta dalla Procura Federale. Non vi è alcuna ragione per escludere che un particolare comportamento incida, contestualmente, sullo svolgimento del rapporto di lavoro in senso stretto, e sulla relazione di collegamento con la Federazione. Il fatto oggetto di addebito ben potrebbe costituire, al tempo stesso, inadempimento rilevante nell’ambito del rapporto con la Lega datrice di lavoro e illecito perseguibile dalla Procura Federale. In questo quadro di riferimento, tuttavia, occorre farsi carico, realisticamente, delle molteplici implicazioni che potrebbero derivare dalle contrapposte interpretazioni relative alla maggiore o minore estensione dell’ambito di applicazione soggettiva del codice di giustizia sportiva. Una lettura che escludesse in radice l’applicazione delle sanzioni sportive ai dipendenti della Federazione rischierebbe di indebolire la finalità di protezione degli interessi perseguiti dalla FIGC, oltre a comportare un’ingiustificata differenza di trattamento rispetto ai dipendenti delle società sportive. Di contro, ipotizzando una opposta esegesi della portata del codice, dilatata al massimo, secondo cui ogni inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro è, di per sé ed automaticamente rilevante per l’ordinamento sportivo, incidendo sulla ottimale realizzazione di suoi obiettivi istituzionali, risulterebbe eccessivamente severa, generando una perdita di fiducia nel rapporto tra la Federazione e i suoi collaboratori non tesserati. In questo senso, allora, va affermata una ragionevole ed equilibrata lettura interpretativa della disciplina, secondo cui la sussistenza di un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato) con la Federazione (o con una delle sue articolazioni) non comporta, di per sé, l’esenzione soggettiva - totale ed automatica - dall’applicazione del codice. Tuttavia, le condotte rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare sportiva non sono tutti gli inadempimenti degli obblighi contrattuali, ma solo i comportamenti capaci di riverberarsi con immediatezza, secondo un razionale criterio di causalità adeguata, sull’attività della Federazione. A tal fine occorre considerare la specifica posizione ricoperta dal soggetto nella struttura amministrativa di supporto agli organi e alle articolazioni federali, in funzione dei particolari incarichi ricevuti, nonché la peculiarità della concreta vicenda di volta in volta sottoposta a giudizio. Questi aspetti del collegamento soggettivo tra l’incolpato e l’ordinamento sportivo dovrebbero essere accuratamente evidenziati dall’organo requirente, all’atto di formalizzazione del deferimento, senza possibilità di attestarsi su presunzioni semplificatrici, incentrate sulla sola qualifica soggettiva del deferito, e sono comunque sottoposti al vaglio del giudice chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dell’illecito contestato. Non possono ricondursi all’ambito della responsabilità disciplinare sportiva, invece, violazioni degli obblighi che attengono allo svolgimento del rapporto di lavoro in sé considerato, senza significativi riflessi causali sull’organizzazione dell’attività federale: si pensi ai casi della contestata violazione delle regole contabili interne o della normativa in materia di sicurezza del lavoro, esaminati dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Federale 7 giugno 2017, di cui al C.U. n. 138/CFA. I fatti indicati in tale pronuncia potrebbero qualificarsi come inadempimenti contrattuali, ma, indipendentemente dalla loro ipotizzata gravità, non incidono sull’ordinamento federale e sulle sue attività istituzionali. Pertanto sussiste la competenza del giudice sportivo in relazione ad un comportamento tenuto dal titolare dell’incarico di segretario di un Comitato regionale non in relazione ad una mera attività amministrativa o contabile “neutra” ma in caso di condotte relative alla programmazione dell’attività agonistica regionale costituite dalla composizione dei gironi delle competizioni e la formazione del calendario.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 13/CFA/2019-2020/B
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, CGS
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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
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