Giudizio e responsabilità disciplinare – responsabilità oggettiva – CGS previgente – CGS vigente – entrambi prevedono la responsabilità oggettiva

Sia il Codice previgente che quello in vigore non abdicano alla responsabilità oggettiva delle società, “da sempre unanimemente riconosciuta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza oltre che dal regolamento FIFA come caposaldo imprescindibile della giustizia sportiva”. A conferma dell’assunto si pone in evidenza che sia l’art. 4, comma 2, del previgente CGS, sia l’art. 6, comma 3, del codice riformato non escludono l’applicazione dei criteri riguardanti la responsabilità oggettiva delle società sportive, salvo che le condotte contestate siano in contrasto con gli interessi della società; anzi l’art. 6 detto sembra estendere la portata della responsabilità oggettiva, prevedendone l’applicazione anche per fattispecie poste in essere da soggetti direttamente non punibili dalla normativa sportiva.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 14/CFA/2019-2020/A

Presidente: Cirillo

Relatore: Toscano

Riferimenti normativi: art. 4, comma 2, CGS previgente, ora art. 6, comma 3, CGS

Articoli

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

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